EDILIZIA: La nuova patente a punti

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio geometri, architetti, ingegneri).

 

 

REQUISITI PER OTTONERE IL RILASCIO DELLA PATENTE:

 

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Adempimento, degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

 

MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE:

 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentate dell’impresa e il lavoratore autonomi, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di uno o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’arti. 76 del medesimo D.P.R.

 

 

 

 

 

 

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio dell’autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

 

REVOCA DELLA PATENTE

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

 

ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI

 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire

 

 

DECURTAZIONE DEI CREDITI

 

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008

 

 

PATENTE DOTATA DI UN PUNTEGGIO INFERIORE AI 15 CREDITI

 

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere.

L’impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 punti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore ad € 6.000,00

Potrebbe interessarti

Concordato preventivo biennale

EDILIZIA: La nuova patente a punti

Il modello 730

Il regime forfettario: cos’è, requisiti e limiti

Cos’è l’IRPEF e le nuove aliquote a partire dal 2024

Il commercialista: di cosa si occupa e come sceglierlo

Bonus fiscali anno 2024: quali sono e tutto ciò che devi sapere

Affitti brevi e affitti turistici: Cosa cambia dal 2024