Con gli artt. 6 – 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e contribuenti forfetari ex L. 190/2014).
Attraverso tale istituto è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per i contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 l’adesione al concordato preventivo è prevista, in sede di prima applicazione, per il solo periodo d’imposta 2024.
Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.
TERMINE DI ADESIONE AL CONCORDATO
L’adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”.
QUALI VANTAGGI HAI?
Se aderisci al Concordato preventivo biennale:
- sei escluso dagli accertamenti previsti dall’art. 39 del Dpr 600/1973
- hai diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA (vedi tutti i vantaggi nella “sezione sugli Isa” del sito dell’Agenzia delle entrate)
CAUSE DI ESCLUSIONE
- SITUAZIONE DEBITORIA PREGRESSA
Il concordato preventivo è applicabile se il soggetto (ISA o forfetario) non ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
L’adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.
Con riferimento al suddetto limite di 5.000,00 euro per debiti fiscali e contributivi che impedisce l’accesso al concordato, viene chiarito che:
- riguarda il complessivo ammontare dei debiti, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
- nella sua determinazione, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.
- COMPIMENTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.
Al riguardo viene precisato che:
- assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda;
- non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
QUANDO IL CONCORDATO NON È PIÙ EFFICACE:
- se cessa l’attività
- se modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo ISA
- al verificarsi di circostanze particolari (individuate con decreto del Mef) che determinano minori redditi o minori valori della produzione (in misura superiore al 50% rispetto a quelli “concordati”)